
STATUTO
AVS
- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER IL SOCCORSO -
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata
– E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 117 / 2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile, un’associazione avente la denominazione :
“AVS-Associazione di Volontariato per il Soccorso- Organizzazione di Volontariato”
o, in breve, “AVS - ODV”.
Il moto dell’associazione è “Solidarietà senza frontiere”
– L’associazione ha sede legale nel Comune di Terralba, attualmente in via Roma n. 37; il trasferimento della sede legale all’interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
– L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Finalità e Attività
2.1 – L’associazione non ha scopo di lucro. Persegue finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, in particolar modo nel campo del soccorso e dell’assistenza. Favorisce la crescita culturale attraverso iniziative atte a socializzare quanto più possibile gli aspetti della conoscenza e della esperienza umana. Mediante lo svolgimento di opere professionali a favore di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni totalmente gratuite dei volontari associati, attiva programmi operativi di sostegno ai bisogni nel campo sanitario, nella gestione delle disabilità e comunque a sostegno di non abbienti e degli emarginati . Persegue il fine etico del rispetto della persona in ogni suo aspetto, quale principio essenziale e universale, senza pregiudizio di genere, razza, religione o condizione sociale. Collabora con Enti, pubblici e privati, associazioni o movimenti associativi di volontariato organizzato a livello regionale , nazionale e extra nazionale, che perseguano gli stessi principi statutari.
2.2 – Per raggiungere le sue finalità l’associazione intende promuovere e gestire,:
-Tutte le attività dirette alla tutela della salute, nonché a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione e soccorso collaborando con gli Enti preposti nel primo soccorso di feriti e ammalati.
- Attività di formazione, educazione e sensibilizzazione verso il tema della salute e dei corretti stili di vita nonché corsi e seminari sulla prevenzione dei traumi.
- collabora alla gestione sanitaria in eventi di interesse pubblico, quali feste, manifestazioni sociali, gare sportive, fiere e spettacoli .
- attività di assistenza e supporto ai disabili e ai loro familiari.
- attività di sostegno legale e amministrativo per le pratiche relative ad aiuti e sussidi pubblici quali quelli previsti per l’invalidità, la disabilità, l’accompagnamento e simili.
- formazione e informazione sui diritti civili.
2.3 – Le attività che l’associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14/2/2001;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall’associazione;
2.4 – L’associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti dall’apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
2.5 – l’associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
2.6 – Per il raggiungimento delle sue finalità e per l’esercito delle attività sopra indicate l’associazione potrà tra l’altro e in via esemplificativa:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;
b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università, centri di Ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;
e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l’associazione, gli operatori dei settori di attività dell’associazione e il pubblico in generale;
g) erogare premi e borse di studio;
h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori d’interesse dell’associazione;
i) svolgere ogni altra attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che si di supporto al perseguimento delle finalità dell’associazione, ivi compresa l’attività editoriale.
Art.3 – Ammissione e Numero dei Soci
3.1 – il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dall’art. 32 Codice del Terzo Settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.
3.2 – Possono aderire all’associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.
3.3 – Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- per le persone fisiche: l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito e indirizzo di posta elettronica;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l’indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottare dagli organi associativi.
Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.
3.4 – Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall’art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.
3.5 – La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
3.6 – L’eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 (sessanta) giorni raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L’interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiudere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l’assemblea di occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
3.7 – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o di temporanei.
3.8 – L’assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere acetata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l’esclusione dell’obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.
3.9 – La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 4 – Diritti e Obblighi degli Associati
4.1 – I socci hanno diritto di:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
b) elettorato attivo e, per i soli maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell’associazione;
c) chiedere la convocazione dell’assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
c) chiedere proposte al Consiglio Direttivo nell’ambito dei programmi dell’associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
d) votare nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.
4.2 – I soci hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottare dagli organi sociali;
b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell’associazione, dei soci e dei terzi;
c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
d) prestare, per quanto possibile, attività di volontariato tramite l’associazione.
4.3 – L’attività prestata dai soci a favore dell’associazione sarà sempre svolta a titolo volontario e gratuito.
È fatto divieto di accettazione di compensi da terzi per l’opera volontaria resa.
Art. 5 – Perdita della Qualifica di Socio
5.1 – La qualifica di socio si perde per; a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.
5.2 – Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio in corso.
5.3 – Il Consiglio può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto sociali insolute a dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve venire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.
5.4 – L’assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:
a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull’associazione;
c) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l’associazione fomentino dissidi tra i soci, o usando impropriamente, divise, contrassegni o qualsiasi bene strumentale di proprietà dell’associazione che identificano la stessa pubblicamente.
5.5 – Prima di procedere all’esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l’esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell’assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge
5.6 – I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art.6 – Organi Sociali
6.1 – Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori, se istituto dall’assemblea de soci.
6.2 – Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del Collegio dei Revisori, nel caso non siano soci dell’associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.
Art. 7 – L’assemblea: A) Competizione
7.1 – L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, è completa da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercito sociale con le seguenti competenze:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
c) approva il bilancio
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
e) delibera sull’esclusione degli associati
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
h) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
7.2 – L’assemblea può essere convocata da ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
a) sulle modificazioni dell’atto costitutivo dello statuto
b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
7.3 – L’assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea pur ché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.
Art. 8 – L’assemblea: B) Convocazione e Quorum
8.1 – l’assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all’indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
8.2 – L’avviso deve portare l’indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
8.3 – L’assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell’avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si apponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell’ordine del giorno.
8.4 – L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque presenza dei soci; in ogni le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
8.5 – L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
8.6 – Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 9 – L’assemblea: C) Votazioni e Verbali
9.1 – Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo: ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell’associazione.
9.2 – Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell’assemblea stessa, per alzata di mano, salva l’elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
9.3 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all’occorrenza uno o più scrutatori, anche non soci.
9.4 – Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto del Presidente e dal segretario e trascritto nell’apposito libro.
9.5 – Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo: A) costituzione
10.1 – Il Consiglio Direttivo è composto ordinariamente da un numero di 5 membri deliberato dall’assemblea ordinaria. La Stessa assemblea può deliberare un numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove. eletti tra i propri soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica tre anni è rileggibile.
10.2 – Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente e il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.
10.3 – Mancando durante l’esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; in mancanza il Consiglio provvederà a cooptare in ogni caso i nuovi membri. In caso di mancanza di oltre metà del Consiglio Direttivo occorre convocare, entro trenta giorni, l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.
10.4 – Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l’art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.
10.5 – L’assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dei codici di comportamento adottati dalla rette associativa a cui l’associazione aderisce.
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo: B) Compiti e Funzionamento
11.1 – Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all’assemblea.
11.2 – Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell’attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.
11.3 – In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:
a) sull’attuazione dei programmi dell’attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall’assemblea;
b) sull’ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e li miri previsti dall’apposito decreto ministeriale;
d) sull’impiego dei fondi sociali, sull’accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all’assemblea dei soci
g) su qualsiasi altro argomento riguardante l’associazione che venga proposto da Presidente o da un consigliere.
11.4 – ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’art. 2475 – ter del Codice Civile.
11.5 – Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.
11.6 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.
11.7- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redato il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.
11.8 – I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.
Art. 12 Il Presidente
12.1 – Il Presidente e eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.
12.2 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.
12.3 – Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.
12.4 – In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.
Art. 13 – Collegio dei Revisori
13.1 – L’assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
13.2 – Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra soci o anche non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.2397, comma secondo, del Codice Civile.
13.3 – Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; l’assemblea ne disegna il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l’art. 2399 del Codice Civile.
13.4 – Se nel concorso dell’esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.
13.5 – Il Collegio assolve ai compiti previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.
13.6 – Nel caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore l’assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell’apposito registro.
Art. 14 Patrimonio, Assenza di Scopo di Lucro e Risorse Economiche
14.1 – Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
14.2 – Ai fini di cui la comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi social, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
14.3 – L’associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da diverse previste dal Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- quote associative
- contributi pubblici
- donazione e lasciti testamenti
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolti fondi
- rimborsi derivanti da convenzione con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’art. 84 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.
14.4 – Per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell’articolo 56 del Codice del Terzo Settore.
Art. 15 – Esercizio Sociale, Bilancio
15.1 – L’esercizio inizia l’1 gennaio e termina 31 dicembre di ogni anno.
15.2 – Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
15.3 – Qualora le entrate dell’associazione siano inferiori al limite previsto dall’art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell’associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore con un annotazione in calce al rendiconto stesso.
15.4 – L’associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell’esercizio.
15.5 – Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio; esso verrà depositato in coppia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l’assemblea; per consentire ai soci di prenderne visione.
15.6 – Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore.
Art. 16 – Bilancio Sociale
16.1 – Nel caso superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 17 – Libri Sociali
17.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
a) libro degli associati
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
d) registro dei volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei Revisori, se istituito
17.2 – I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro e) che è tenuto a cura del Consiglio dei Revisori.
17.3 – I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l’effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l’assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.
Art.18 – Volontari
18.1 – L’associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
18.2 – L’attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettive sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
18.3 – L’associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
18.4 – L’associazione tiene il registro dei volontari che presentano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
Art. 19 – Lavoratori
19.1 – L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
19.2 – In presenza di lavoratori dipendenti l’associazione si conforma a quanto previsto all’art. 16 del Codice del Terzo Settore.
Art. 20 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Sociale
20.1 – In caso di scioglimento per qualunque causa l’assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o no soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l’assemblea straordinaria può deliberare l’estinzione immediata dall’associazione senza previa messa in liquidazione.
20.2 – Estinte le passività, il patrimonio residuo e devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione impostata dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall’assemblea.
Art. 21 – Norme Finali e di Invio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del
| Codice Fiscale | 90052490951 |
|---|---|
| Sede | Via Roma, 37 |
| 09098 Terralba (OR) |